Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19 % (articolo 15 del Tuir)
dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di
pagamento tracciabili, pena la decadenza del beneficio stesso.
Obbligo di pagamento tracciabile
Non cambia la detrazione in se, ma l’obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili:
per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo unico delle imposte sul
reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono utilizzare i contanti.
E’ necessario effettuare i pagamenti mediante strumenti tracciabili, vale a dire: versamenti
bancari o postali (bonifici) carte di debito (bancomat), carte di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari.
A quali norme si applica l’obbligo dei pagamenti tracciabili
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante,
richiama tutte le spese indicate nell’art. 15 del Tuir ma anche quelle “previste da altre
disposizioni normative”, quindi se ne deve dedurre tutte quelle per le quali è prevista una
detrazioni d’imposta del 19%, per cui si tratta ad esempio di:
- interessi passivi mutui abitazione principale;
- intermediazione immobiliare per abitazione principale;
- spese mediche;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per frequenza scuola e università;
- erogazioni liberali;
- spese per l’attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;
- canoni di locazione per studenti universitari fuori sede;
- premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
- spese per abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale.
Eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili,
precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione
alle spese sostenute per:
- acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate
al servizio sanitario nazionale.
Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro
La legge di bilancio è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono
state sostenute con pagamenti tracciabili) da parte di soggetti percettori di redditi elevati:
se i redditi del contribuente supera l’importo di euro 120.000,00 le detrazioni di cui all’art.
15 del Tuir spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro
240.000,00, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00...”
Il CAF UIL consiglia di conservare, unitamente al documento di spesa, la
prova di pagamento.